Rivalsa del datore di lavoro: il diritto al risarcimento che molte aziende non conoscono

Quando un collaboratore è assente dal lavoro a causa di un incidente stradale, nautico o di qualsiasi evento provocato da terzi, l’azienda non deve limitarsi a subire il danno economico: ha il diritto di essere risarcita.

Lo stabilisce la sentenza della Cassazione n° 6132/1988 per gli incidenti stradali e nautici (prescrizione 2 anni) e l’art. 2043 del Codice Civile per tutti gli altri casi di responsabilità extracontrattuale (prescrizione 5 anni).

Il diritto si applica a qualsiasi figura che collabora con l’azienda — dipendente a tempo pieno o parziale, collaboratore a progetto, amministratore, titolare — e indipendentemente dal giorno e dall’orario in cui si è verificato l’evento.

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