Il mese di ottobre sembra essere diventato il mese del superamento delle visioni diverse tra Agenzia delle Entrate e Cassazione.
Così è stato l’anno scorso con la famosa Circolare n. 34 sul Trust e così è quest’anno con la Circolare n. 29/E del 19 ottobre scorso.
Qual è l’allineamento di quest’anno?
Riguarda il coacervo ereditario.
Detto così sembra un concetto astruso.
Quando una persona viene a mancare, coloro che diventano suoi eredi hanno una franchigia che dipende dal grado di parentela. Nel caso dei coniugi o dei figli, per esempio, tale importo vale un milione, ovvero ciascuno di tali eredi pagherà le imposte di successione solo per le cifre che superano tale soglia (detta appunto franchigia).
Ma se in vita il de cuius avesse fatto una donazione per 300.000,00 Euro a uno dei figli, e avesse quindi impoverito il suo patrimonio per tale importo, bisogna tenerne conto ai fini del calcolo della franchigia?
Quei 300.000,00 Euro avrebbero già eroso in parte quel milione?
Negli ultimi anni la Cassazione si é sempre espressa in maniera negativa mentre l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto la posizione opposta, con il risultato di tassare queste situazioni, alimentando quindi un notevole contenzioso.
Quindi da oggi si potrà donare in vita senza che quegli importi erodano la franchigia in sede successoria.
Attenzione però!
Quel che vale in sede ereditaria non vale per il coacervo donativo.
Quindi se tra il medesimo donante e donatario ci fossero più donazioni che facessero superare la soglia di franchigia prevista dal rapporto di parentela, si dovrà assoggettare l’importo eccedente all’imposta di donazione.
Coerentemente con i chiarimenti interpretativi di cui sopra l’Agenzia delle Entrate ha poi aggiornato il modello della dichiarazione di successione eliminando il quadro ES, dedicato appunto agli atti a titolo gratuito tra cui le donazioni fatte in vita dal de cuius verso eredi e legatari.
Dott. Cesare Iannotti